L’ACCORDO

L’Accordo è disponibile in ciascuna delle 24 lingue dell’UE cliccando sul link appropriato nel menu delle lingue.

Il testo principale dell’Accordo sulla Tutela della Salute dei Lavoratori attraverso la Corretta Gestione e Uso della Silice Cristallina e dei Prodotti che la contengono è strutturato come segue:

Articoli da 1 a 15, rispettivamente: Obiettivi, Ambito, Definizioni, Principi, Buone Pratiche, Monitoraggio, Reporting e Miglioramento, Il Consiglio – Segretariato, Riservatezza, Controllo Sanitario, Ricerca-Raccolta Dati, Durata-Revisione, Modifica delle Parti, Varie ed Eventuali, Entrata in vigore. I seguenti documenti sono inclusi come allegati dell’Accordo:

  • Allegato 1 Buone Pratiche (Linee Guida di Buona Pratica)
  • Allegato 2 Protocollo di Monitoraggio delle Polveri
  • Allegato 3 Formato di Reporting
  • Allegato 4 Lista di Progetti di Ricerca
  • Allegato 5 Descrizione dei Settori
  • Allegato 6 Il Consiglio – Il Segretariato
  • Allegato 7 Procedura per la Modifica delle Buone Pratiche
  • Allegato 8 Protocollo del Controllo Sanitario per la Silicosi

Alla base dell’Accordo vi è una procedura di valutazione del rischio riguardante la potenziale esposizione alla silice cristallina respirabile sul posto di lavoro che deve essere eseguita regolarmente in modo da poter determinare quali misure o buone pratiche applicare se necessario, nonché assicurare un miglioramento continuo. La procedura di valutazione del rischio è descritta nell’Allegato I dell’Accordo, le Linee Guida di Buona Pratica.

Sia che derivino da requisiti di valutazione rischi, dai loro risultati o da disposizioni dell’Accordo, dovranno essere applicate varie misure aggiuntive in conformità con le normative UE: monitoraggio dell’esposizione alle polveri, formazione e controllo sanitario.

L’applicazione dell’Accordo e delle Buone Pratiche è monitorata in base a una specifica procedura: il reporting viene effettuato ogni due anni (a partire dal 2008) dal centro al livello di settore europeo. Tale processo consente al Consiglio bipartitico di NEPSI, costituito da rappresentanti di ciascuna associazione firmataria, di redigere una relazione sintetica per informare la CE, gli Stati Membri e le autorità responsabili della salute e della sicurezza riguardo all’applicazione dell’Accordo.

L’Accordo è stato tradotto nelle 24 lingue ufficiali dell’UE ed è entrato in vigore 6 mesi dopo la sua sottoscrizione, il 25 ottobre 2006. Esso può essere sempre sottoscritto dai settori che intendono aderire in una fase successiva. È un accordo autonomo ed è inoltre in corso di attuazione da parte delle Parti firmatarie.